Associazione Nazionale per la
difesa dei diritti,
tutela e cura dell'anziano
Associazione
di Promozione sociale ai sensi
e per gli effetti delle leggi 266/91 e 383/00
Tavola Rotonda tenuta il 04/01/08 presso Villa Cecconi
– Monterotondo (Rm)
in Viale Fausto Cecconi n.30
Linee
Guida L.194/1978
(Legge sull'aborto)
Riflessioni sulla mozione presentata dall’on. Sandro
Bondi, coordinatore di Forza Italia,
alla Camera dei deputati
A quasi trent’anni dall’introduzione
della legge sull’interruzione di gravidanza in Italia,
i grandi cambiamenti intervenuti nel costume, nelle pratiche
mediche e nelle tecniche diagnostiche, rendono indifferibile
un adeguamento della legge attraverso l’emanazione di
linee guida da parte del Ministero della Salute.
Il dibattito è stato aperto da casi concreti che hanno
scosso l’opinione pubblica. Per esempio quello di Tommaso,
il bimbo abortito alla 23° settimana per una diagnosi
di atresia dell’esofago all’ospedale Careggi di
Firenze, e poi nato vivo. La vicenda è finita sui giornali
(marzo 2007) per una doppia anomalia: perché il bimbo
è sopravvissuto autonomamente alcuni giorni, e perché
la malformazione diagnosticata dai medici (peraltro operabile
nella stragrande maggioranza dei casi) non c’era.
Quanti casi del genere accadono? Quante diagnosi prenatali
che portano ad interrompere la gravidanza si rivelano poi
sbagliate? Quanti bimbi abortiti nascono vivi? Nello stesso
periodo una ginecologa del San Camillo di Roma dichiarò
pubblicamente che il problema dei nati vivi, nel suo reparto,veniva
risolto facendo preventivamente decidere alle madri, grazie
al consenso informato, se volevano che il bimbo venisse o
no rianimato. E’ evidente che una legge che lasci questo
tipo di scelte ai singoli ospedali, permettendo che ciascuno
si regoli come meglio creda (fino a legittimare con il consenso
informato l’omissione di soccorso al neonato) manca
gravemente di indirizzi e interpretazioni certe. C’è
inoltre il problema dell’introduzione strisciante della
pillola abortiva, la cosiddetta Ru486, utilizzata in palese
violazione della legge e contro i due pareri emessi dal Consiglio
Superiore di Sanità (18 marzo 2004 e 20 dicembre 2005)
in cui si dice con chiarezza che alla luce delle conoscenze
disponibili, i rischi dell'interruzione farmacologica della
gravidanza si possono considerare equivalenti ai rischi del
metodo chirurgico solo se l’intera procedura abortiva
viene completata all’interno delle strutture pubbliche,
come previsto dalla legge 194.Inoltre, nell'ambito del protocollo
di intesa siglato tra Governo e regioni per il patto nazionale
per la salute, la legge finanziaria per il 2007, ha stabilito
che l’uso “off label” di farmaci importati
grazie alla cosiddetta legge Di Bella è accettabile
solo nell’ambito delle sperimentazioni cliniche. Nonostante
questo, numerosi ospedali, in almeno 8 regioni (in primo luogo
la regione Toscana) hanno adottato il metodo abortivo chimico
grazie alla formula dell’importazione diretta, richiedendo
il primo farmaco necessario, il mifepristone, all’estero,
e utilizzando il secondo, il misoprostol, al di fuori delle
indicazioni previste dal nostro ente di controllo dei farmaci.
A Milano nel settembre 2007, all’ospedale Buzzi, si
scopre che un medico ha “sperimentato” come abortivo
su 53 pazienti, senza nessuna autorizzazione ministeriale,
un farmaco, il methotrexate, non ammesso da nessun protocollo
internazionale, e registrato come antitumorale.
Tutti questi casi configurano l’evidente necessità
di indicazioni ministeriali, sia per fornire interpretazioni
certe, sia per raccogliere dati e informazioni.
Sulla 194 possiamo contare sui rapporti annuali presentati
in Parlamento, e sulla recente indagine conoscitiva promossa
dalla Commissione Affari Sociali nel 2006, eppure ci sono
dati che non vengono raccolti e presi in considerazione.
Le linee guida dovrebbero servire anche a richiedere alle
regioni informazioni attualmente trascurate, per esempio:
- Il numero di colloqui svolti nei consultori e il corrispondente
numero di certificati rilasciati. Questo dato (necessariamente
parziale, perchè esclude le donne che si rivolgono
ai medici privati) può però fornire un’idea
dello stato di applicazione dell’articolo 2 della legge,
cioè della capacità dei consultori di intervenire
per evitare gli aborti, e proporre alle donne aiuti concreti
e soluzioni agli eventuali problemi che le inducono ad interrompere
la gravidanza.
- Il numero di bambini nati vivi in seguito ad aborti tardivi
(effettuati cioè oltre i 90 giorni)
- Quando si tratti di interruzioni di gravidanza tardive,
dovrebbe sempre essere comunicata la settimana di gestazione
(e non soltanto l’indicazione generica “entro
i 90 gg” e “oltre i 90gg”)
- Quando, secondo l’articolo 6, l’interruzione
di gravidanza viene effettuata perché sono accertate
“rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro che
determino un grave pericolo per la salute psichica o fisica
della donna”, l’accertamento diagnostico deve
essere verificato dopo l’aborto. E’ di fondamentale
importanza, infatti, sapere quale effettivo riscontro hanno
le diagnosi prenatali, che spesso si basano non su certezze
ma su probabilità.
- Per promuovere politiche di sostegno alle maternità
difficili, e campagne mirate contro l’uso dell’aborto
a fini eugenetici, è importante conoscere e rendere
pubblici i dati sulle patologie fetali in base alla quale
si ricorre all’articolo 6. Sarebbe utile compilare annualmente
una casistica delle patologie in base alle quali le donne
italiane decidono di interrompere la gravidanza, e prevedere
la raccolta di informazioni (per esempio grazie a un colloquio
con uno psicologo) sui motivi che spingono le donne a non
tenere un figlio diversamente abile.
Oltre a raccogliere nuovi elementi di informazione, le linee
guida devono però fornire alcune indicazioni specifiche
per l’applicazione della legge.
E’ opportuno prima di tutto fissare il limite di tempo
entro cui è possibile ricorrere all’aborto, considerando
le aumentate speranze di vita per i grandi prematuri e seguendo
le migliori pratiche già adottate in alcuni ospedali.
Si tratta di dare attuazione all’articolo 7, che stabilisce
che solo il rischio di vita della madre può rendere
lecita l’interruzione di gravidanza “quando sussista
la possibilità di vita autonoma del feto”. La
legge 194 non parla di “probabilità” ma
di “possibilità” di vita autonoma del feto,
esprimendo la chiara volontà del legislatore di adottare
un criterio di massima cautela. Gli studi internazionali concordano
ormai sull’esistenza di alte possibilità di sopravvivenza
neonatale già alla 22° settimana (“Pediatrics”,
per esempio, una delle più autorevoli riviste di pediatria
nel mondo, organo ufficiale dell’American Academy of
Pediatrics, riporta uno studio norvegese che parla del 30-40%
di sopravvivenza). Il limite temporale (peraltro già
adottato da numerosi ospedali, come la Clinica Mangiagalli
di Milano) a cui sarebbe bene attenersi per evitare che si
verifichino casi drammatici, dovrebbe dunque essere fissato
a 22 settimane.
E’ essenziale anche chiarire in cosa consista l’obbligo
di effettuare l’interruzione di gravidanza nella struttura
pubblica. Le nuove metodologie abortive, in particolare quelle
di tipo chimico, devono uniformarsi al criterio, chiaramente
stabilito dal legislatore, di mantenere la procedura abortiva
all’interno degli ospedali, con le garanzie di un costante
controllo medico. Bisogna recepire nelle linee guida la sostanza
dei due pareri già citati espressi dal CSS, in cui
si ritiene equivalente il livello di rischio tra metodo chirurgico
e farmacologico solo se l’aborto viene completato in
ospedale. Va quindi specificato che l’intera procedura
abortiva va effettuata in regime di ricovero; oppure è
necessario chiarire che per interruzione di gravidanza si
intende l’espulsione dell’embrione o del feto,
e non soltanto l’atto medico (per esempio l’assunzione
di un farmaco) finalizzato all’espulsione dell’embrione.
In questo modo, anche introducendo nuovi metodi abortivi,
si esclude il rischio dell’aborto a domicilio e di pratiche
selvagge che sfruttino il divario tra la lettera della legge
e le nuove metodologie.
Questo sopra è il testo che l’on. Sandro Bondi
di Forza Italia ha presentato alla Camera dei Deputati, e
contiene delle proposte per modificare le linee guida della
legge 194/1978 meglio conosciuta come legge sull’aborto.
Dalle reazioni scomposte e fuori luogo del Ministro della
Sanità Livia Turco, è facile prevedere che questo
sarà un prossimo terreno di scontro tra laici e cattolici.
Il
laicismo del Ministro infatti non si è fatto attendere.
“La 194 non si tocca”. Con queste parole di chiusura
e miope arroccamento, l’esponente del governo Prodi
rischia di acuire ancor più lo scontro tra fronte abortista
e fronte anti-abortista. Non raccontiamoci la favola del dialogo…se
si deciderà seriamente di rivedere alcune parti della
legge in questione, se si deciderà di pretendere la
piena applicazione di quelle norme a difesa del nascituro
contenute nella stessa, in Parlamento si aprirà uno
scontro durissimo tra centrosinistra (non compatto peraltro)
e centrodestra (ugualmente non compatto).
Il Ministro Turco si pone al di fuori della legittimità
costituzionale quando afferma che la legge non si tocca. Solo
il Parlamento può decidere, in piena sovranità,
di modificare o meno una legge dello Stato. Le sue parole
rappresentano quindi una grave violazione dei principi democratici
dell’ordinamento repubblicano.
Vien da chiedere se tanto fondamentalismo non sia dovuto per
cercare di arginare le prime crepe che cominciano a nascere
nell’Unione: la senatrice teodem Binetti, del partito
democratico, si dice infatti pronta a votare la mozione Bondi.
Dall’altro lato, l’ex comunista Ministro Bersani,
pure lui del partito democratico, invoca, in un’intervista
al Corriere del 4 gennaio, la “coerenza (disciplina,
ndr) di partito”. E’ paradossale vedere come la
sinistra da una parte crede che le donne siano padrone assolute
del loro “utero”, dall’altra non crede che
le persone siano padrone della loro coscienza (se lo credesse,
non agiterebbe il vessillo della disciplina di partito).
In
tanto complicato contesto il leader del PD tace. Questo silenzio,
che qualcuno a sinistra bolla come “imbarazzante”,
non si sa se sia dovuto alla caratteristica prudenza “maanchista”
di Veltroni, o ad una vera e propria intima contraddizione
della sinistra…staremo a vedere.
Noi
crediamo, al di là delle polemiche politiche, che occorra
innanzitutto vedere e capire di cosa si sta parlando. Usiamo
il verbo “vedere” non a caso.
La filosofa ebrea Annah Harendt scriveva: “Vedere è
idèin, sapere è eidénai, cioè
aver visto. Prima si vede, poi si conosce”. Poche parole,
ma molto vere.
Quanti, parlando di aborto, sanno, nel senso di hanno visto,
cos’è l’aborto?
Quanti hanno visto quell’ esserino di poche settimane
nell’utero (con braccia, gambe, testa, naso ed occhi
visibilissimi), risucchiato e fatto a pezzi dagli strumenti
sterili degli ospedali.
Quanti hanno visto quel sottilissimo ago iniettare veleno
sul cuoricino di quel esserino che si vede smette di pulsare?
Queste sono le tecniche dell’aborto, questo che abbiamo
scritto sopra è un aborto.
Fatecelo vedere nelle immagini, poi torniamo a parlarne. E
vediamo se ancora qualcuno avrà il coraggio di dire
che la 194 non si tocca.
Relatore:Lorenzo
trabalza